Chi segue il concordato preventivo biennale dal 2024 ha dovuto tenere insieme un decreto legislativo, le sue modifiche successive, decreti ministeriali, circolari, interpelli, FAQ e istruzioni ai modelli. La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 prova a chiudere la questione: l'Agenzia delle Entrate dichiara che il nuovo documento sostituisce le precedenti circolari e ripercorre l'istituto articolo per articolo, comprese le novità introdotte quest'anno dal correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto).
Il tempismo non è casuale. Mancano ventisette giorni alla scadenza, e per un notaio la domanda non è che cosa dica la circolare, ma se, con i numeri del proprio studio, firmare o no. Proviamo a rispondere partendo dai fatti.
La scadenza: 2 novembre, non 31 ottobre
Il termine ordinario per accettare la proposta è il 30 settembre. Per il solo biennio 2026-2027 l'art. 7-bis, comma 3, del D.L. 38/2026 lo ha differito al 31 ottobre 2026. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, la circolare precisa che si arriva di fatto a lunedì 2 novembre. Per chi ha un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine slitta all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura.
Il notaio è nel perimetro
Possono aderire i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo tenuti ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro. La circolare richiama una FAQ del 17 ottobre 2024 in cui l'Agenzia, tra gli ISA approvati per attività svolte solo in forma di lavoro autonomo, cita espressamente quelli degli studi notarili. Dunque il notaio che applica l'ISA è dentro.
Restano da superare gli ostacoli di sempre:
- Debiti definitivi. Non si accede se al 31 dicembre 2025 risultano debiti, ormai definitivi, per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali. Si può rimediare estinguendoli, prima di accettare la proposta, fino a portare il residuo (con interessi e sanzioni) sotto i 5.000 euro. Non contano i debiti sospesi o rateizzati in regola con i pagamenti.
- Dichiarazioni omesse. Esclude l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti, cioè dal 2023 al 2025. Una dichiarazione trasmessa oltre i novanta giorni dalla scadenza vale come omessa.
- Condanne. Escludono le condanne irrevocabili per i reati del D.Lgs. 74/2000, per quello dell'art. 2621 c.c. e per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta. Il patteggiamento rileva soltanto se la pena supera i due anni di reclusione.
- Forfetario e redditi esenti. Escludono l'adesione al regime forfetario nel primo anno e redditi esenti o non imponibili oltre il 40 per cento del reddito professionale.
Una nota a parte per chi esercita in forma associata. Le cause di esclusione dedicate ad associazioni professionali e società tra professionisti impongono che aderiscano al concordato sia l'ente sia i singoli soci con redditi di lavoro autonomo. Il correttivo Omnibus ne limita la portata ai casi in cui l'ente svolga attività riconducibili allo stesso ISA applicato dal professionista. Altra novità: per il biennio 2026-2027 l'adesione senza i requisiti o in presenza di una causa di esclusione è «priva di effetti», come se non fosse mai avvenuta, e non porta più alla decadenza.
Come nasce la proposta
La proposta la calcola l'Agenzia, partendo dai dati dichiarati nel modello ISA del 2025 e incrociandoli con i valori di riferimento del settore e con le proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027. La metodologia è fissata dal decreto del Vice Ministro dell'Economia dell'11 maggio 2026.
Due elementi pesano sul conto finale più di altri. Il primo è la gradualità: l'aumento proposto per il 2026 è la metà di quello previsto per il 2027. L'esempio della circolare usa numeri indice: reddito 2025 pari a 95, maggior reddito teorico a regime 20, quindi proposta di 105 per il 2026 e di 115 per il 2027.
Il secondo è il tetto agli aumenti, che dipende dal punteggio ISA dell'anno precedente. Rispetto al reddito dichiarato (e rettificato) la proposta non può crescere oltre:
| Punteggio ISA | Limite dell'aumento |
|---|---|
| 10 | 10% |
| da 9 a meno di 10 | 15% |
| da 8 a meno di 9 | 25% |
| da 6 a meno di 8 | 30% |
| da 1 a meno di 6 | 35% |
I due scaglioni più bassi sono una novità del D.L. 38/2026; prima i limiti riguardavano solo i punteggi superiori a 8. I tetti non si applicano se la proposta così ridotta scenderebbe sotto il livello minimo di redditività del settore.
Se nel 2026 l'attività si è fermata per almeno trenta giorni a causa di eventi straordinari, il contribuente può segnalarlo nel software e la proposta si riduce del 10, del 20 o del 30 per cento, a seconda che lo stop duri fino a 60 giorni, fino a 120 oppure di più.
Che cosa si ottiene firmando
Il cuore dell'accordo è l'art. 19 del decreto: i maggiori o minori redditi effettivi del biennio non rilevano per le imposte sui redditi, per l'IRAP e per i contributi previdenziali obbligatori. Si paga sul reddito concordato, qualunque cosa accada, purché si continuino a tenere la contabilità e a presentare le dichiarazioni come sempre, ISA compresi. L'IVA resta fuori dal concordato e va gestita con le regole ordinarie. Resta un minimo: il saldo netto tra il reddito concordato e le componenti escluse dal calcolo non può essere inferiore a 2.000 euro.
Sul fronte contributivo la formulazione della norma parla di contributi previdenziali «obbligatori»; come si traduca per la posizione di ciascun notaio verso la propria Cassa è un punto da verificare caso per caso con il consulente, perché la circolare non scende in questo dettaglio. Vale anche l'avvertenza opposta: per ottenere detrazioni, deduzioni o benefici legati a requisiti di reddito, e per l'ISEE, si guarda al reddito effettivo e non a quello concordato.
Accanto al blocco della base imponibile ci sono i benefici premiali, che la circolare elenca come effetto dell'adesione e il cui accesso, ha chiarito l'Agenzia con una FAQ del 25 ottobre 2024, non dipende dal punteggio ISA ottenuto nel biennio:
- esonero dal visto di conformità per compensare crediti fino a 70.000 euro annui di IVA e fino a 50.000 euro di imposte sui redditi e IRAP;
- esonero da visto o garanzia per rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici previste dall'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e dall'art. 54, secondo comma, del D.P.R. 633/1972;
- anticipazione di almeno un anno, graduata in base al livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento;
- esclusione dell'accertamento sintetico, a condizione che il reddito complessivo accertabile non superi di due terzi quello dichiarato.
Sull'esonero dal visto, la circolare conferma, richiamando una FAQ del 24 febbraio 2025, che chi aderisce nel 2026 ne beneficia già per il credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2027 relativa al 2026.
C'è poi lo schermo contro i controlli: ai sensi dell'art. 34 del decreto, chi aderisce non può essere raggiunto dagli accertamenti previsti dall'art. 39 del D.P.R. 600/1973, salvo che l'istruttoria faccia emergere una causa di decadenza. All'opposto, lo stesso articolo prevede che l'Agenzia e la Guardia di finanza programmino più controlli su chi non aderisce o decade.
L'imposta sostitutiva: dove sta la convenienza concreta
La leva più interessante, per chi ha una proposta superiore al reddito dell'anno prima, è l'art. 20-bis. Si può scegliere di tassare la parte di reddito concordato che eccede quello dichiarato nell'anno precedente (al netto delle poste straordinarie) con un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi e addizionali. L'aliquota dipende dal punteggio ISA:
| Punteggio ISA dell'anno precedente | Aliquota sostitutiva |
|---|---|
| 8 o più | 10% |
| da 6 a meno di 8 | 12% |
| meno di 6 | 15% |
L'opzione si esercita anno per anno, anche per una sola delle due annualità, e l'imposta si versa con il saldo. La parte assoggettata a imposta sostitutiva non entra nella base per calcolare le aliquote progressive sul resto del reddito. Il paletto è l'importo di 85.000 euro: sulla parte di eccedenza oltre quella soglia l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 43 per cento per le persone fisiche (24 per cento per i soggetti IRES). Per un notaio questo significa che il vantaggio vale per i primi 85.000 euro di incremento, oltre non c'è sconto rispetto all'aliquota IRPEF più alta.
Un esempio illustrativo, ideato dalla Redazione. Un notaio con reddito 2025 rettificato di 200.000 euro e punteggio ISA di 8,5 riceve una proposta di 210.000 euro per il 2026 e di 220.000 per il 2027 (aumenti ben dentro il tetto del 25 per cento). Se opta per l'imposta sostitutiva, paga il 10 per cento sull'eccedenza: 1.000 euro sul 2026 e 2.000 sul 2027. La stessa eccedenza, tassata all'aliquota marginale del 43 per cento, sarebbe costata 4.300 e 8.600 euro, senza contare le addizionali, che nella sostitutiva sono già comprese. È un confronto semplificato, che non tiene conto di altri fattori; mostra però perché l'opzione sia il tassello su cui si regge la convenienza dell'adesione.
Il confronto regge però solo se quell'incremento sarebbe stato realizzato comunque. Se il reddito effettivo resta sotto il concordato, il notaio paga lo stesso sull'importo concordato: è il prezzo della certezza.
Chi rinnova ha un pacchetto più ricco
L'art. 28 del correttivo Omnibus, riguardo al rinnovo, ha rafforzato i premi per i contribuenti che hanno aderito al biennio 2024-2025 e confermano per il 2026-2027. Per loro, in sostituzione dei benefici ordinari su visto e termini di accertamento, valgono:
- esonero dal visto di conformità fino a 100.000 euro annui per l'IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP;
- esonero da visto o garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui;
- anticipazione di due anni, anziché di almeno uno, dei termini di decadenza per l'accertamento;
- possibilità di rateizzare senza interessi saldo e acconti delle imposte dei periodi concordati, in deroga all'art. 20 del D.Lgs. 241/1997;
- acconti calcolati con il metodo storico senza la maggiorazione del 10 per cento (3 per cento per l'IRAP) prevista invece nel primo anno di un nuovo concordato.
A questo si aggiunge l'art. 29 dello stesso decreto, che riguarda il ravvedimento delle annualità pregresse: chi ha aderito al 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027 può regolarizzare, anche singolarmente, gli anni dal 2020 al 2023 con un'imposta sostitutiva modulata sul punteggio ISA, con una riduzione del 30 per cento per il 2020 e il 2021, anni segnati dal Covid. Una volta versata l'imposta, per quelle annualità, se ancora accertabili, sono escluse le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo previste dall'art. 39 del D.P.R. 600/1973. Il versamento va fatto in un'unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in massimo dieci rate mensili con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027. Abbiamo già dato conto di queste norme nell'articolo sul correttivo Omnibus.
Una precisazione utile: chi ha aderito al biennio 2025-2026 non può aderire a quello 2026-2027, e potrà rinnovare solo per il 2027-2028.
Quando il patto si rompe
La circolare distingue due cose. La cessazione è l'uscita dal concordato per eventi che cambiano i presupposti dell'accordo: cessazione o cambio sostanziale dell'attività, adesione al forfetario, un calo del reddito o del valore della produzione oltre il 30 per cento per circostanze eccezionali (tra queste, la sospensione dell'esercizio della professione comunicata all'ordine o agli enti previdenziali). La decadenza è invece la sanzione per un comportamento ritenuto scorretto: il concordato perde efficacia per entrambi gli anni e restano dovute le imposte sul reddito concordato se più alto di quello effettivo.
Per le adesioni 2026-2027 il correttivo ha ridisegnato le cause di decadenza. Ne restano tre, oltre a quella per chi non paga entro sessanta giorni le somme richieste dopo un controllo automatizzato:
- un accertamento, relativo agli anni del concordato o a quello precedente, da cui emergano attività non dichiarate o passività inesistenti o indeducibili per oltre il 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati (la parola «compensi» l'ha aggiunta proprio il correttivo, e per un professionista non è un dettaglio);
- un accertamento sull'anno precedente al biennio che riveli errori od omissioni nei dati comunicati per la proposta, tali che il reddito ricalcolato risulti superiore di almeno il 30 per cento a quello concordato;
- altre violazioni di non lieve entità: i reati tributari, la comunicazione inesatta dei dati ISA che abbassa di oltre il 30 per cento il reddito concordato, l'omessa dichiarazione e poche altre. Per i reati e per i dati ISA il ravvedimento salva l'accordo solo se arriva prima della constatazione della violazione o dell'inizio di accessi e verifiche.
La novità di sostanza è che chi sbaglia nei dati dichiarativi non decade più in automatico. Può presentare una dichiarazione integrativa e fare il ravvedimento operoso, e il reddito concordato viene ricalcolato sui dati corretti, a patto che non gli siano già stati notificati atti di liquidazione o di accertamento o comunicazioni di controllo automatizzato. Chi decade, in ogni caso, deve le imposte sul reddito concordato se superiore a quello realmente conseguito.
Chi non aderisce, o decade, deve mettere in conto anche un secondo effetto: per le violazioni sanzionabili riferite agli anni e ai tributi oggetto della proposta, le soglie per applicare le sanzioni accessorie sono ridotte della metà (art. 2-ter del D.L. 113/2024).
Come si aderisce
Per il 2026-2027 l'adesione passa dal modello CPB, approvato con provvedimento del 27 febbraio 2026 e sostanzialmente invariato rispetto a quello del biennio precedente. Si compone di quattro sezioni (condizioni di accesso, dati contabili, proposta, accettazione e firma). La firma al rigo P10 vale come accettazione della proposta e come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive rese sulle condanne e sugli eventi straordinari.
Due le modalità di invio, direttamente o tramite intermediario abilitato: insieme al modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi, oppure in modo autonomo con il solo frontespizio del modello REDDITI 2026, che però non sostituisce la dichiarazione. Chi ha già inviato un'adesione e vuole cambiarla può mandarne una nuova entro il termine, senza revocare la precedente. La revoca va comunicata entro lo stesso termine e, quest'anno, può avvenire anche con la dichiarazione dei redditi (codice 3): in questo caso si revocano tutte le adesioni del biennio.
Allora, conviene?
Nessuna circolare può dirlo al posto del singolo studio, ma la circolare permette di impostare i conti con un certo ordine. La convenienza, nella sostanza, si decide su tre grandezze: la proposta per il 2026 e il 2027, il reddito che si prevede di realizzare, e l'incidenza dell'imposta sostitutiva sull'incremento.
Il caso favorevole è quello di uno studio con ricavi stabili o in crescita, punteggio ISA alto, proposta in linea con il reddito atteso e un incremento contenuto, su cui l'imposta sostitutiva al 10 per cento fa risparmiare. In questo scenario l'accordo offre certezza sul carico fiscale per due anni, meno rischio di accertamenti, una dote di benefici sui crediti e, per chi rinnova, un pacchetto più ricco.
Il caso sfavorevole è quello del reddito in calo: chi si impegna su una cifra e poi guadagna meno, la paga lo stesso. Per chi vive di atti, e quindi di volumi di mercato in larga parte fuori dal proprio controllo, è un rischio da guardare in faccia. Lo scudo è il calo oltre il 30 per cento per circostanze eccezionali, ma la soglia è alta e le circostanze sono elencate.
Un dato a favore di chi decide adesso: a ottobre il 2026 è in gran parte noto. Il notaio ha ormai sotto gli occhi la maggior parte dei ricavi dell'anno e può confrontarli con la proposta per il primo anno. La vera scommessa riguarda il 2027, che ha l'aumento più alto.
Prima del 2 novembre vale la pena controllare, con chi tiene la contabilità dello studio:
- che non ricorra nessuna causa di esclusione, comprese quelle legate all'esercizio in forma associata;
- che i debiti definitivi con Erario e previdenza al 31 dicembre 2025 siano nulli o sotto i 5.000 euro;
- la proposta per il 2026 e per il 2027 messa a confronto con il reddito che si prevede di realizzare;
- il punteggio ISA, da cui dipendono sia il tetto agli aumenti sia l'aliquota della sostitutiva;
- l'opportunità di optare per l'imposta sostitutiva, anno per anno;
- per chi rinnova, il valore dei benefici aggiuntivi e della possibilità di regolarizzare gli anni 2020-2023;
- l'effetto sui contributi previdenziali verso la propria Cassa.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, «Disciplina del Concordato Preventivo Biennale»
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, concordato preventivo biennale (Normattiva)
- Correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026): cosa cambia per lo studio notarile
Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono l'esame del caso concreto.
— La Redazione, 6 ottobre 2026
