In sintesi

Su 37 articoli complessivi, tre toccano direttamente il lavoro dello studio notarile:

  • Trust (art. 13): chi sceglie di pagare le imposte al momento del conferimento paga ora anche ipotecaria e catastale. Le successive attribuzioni ai beneficiari della stessa categoria sono esenti da tutte e tre le imposte.
  • Successioni (art. 14): sulla maggiore imposta accertata gli interessi decorrono dal giorno dopo la scadenza del versamento in autoliquidazione, non più dalla notifica della liquidazione.
  • Formalità immobiliari (art. 20): l'ufficio controlla l'autoliquidazione anche per le formalità richieste da soggetti diversi dai pubblici ufficiali. Se mancano tributi, invia un avviso con 60 giorni per pagare e la sanzione ridotta a un terzo.

Il decreto non introduce la rateazione dell'imposta di successione o di registro. Le rate previste dal testo riguardano l'adempimento collaborativo e il concordato preventivo biennale — lo riprendiamo più avanti, perché su questo punto sono circolate alcune sintesi imprecise.

La fonte ufficiale

AttoD.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, "Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione"
PubblicazioneGU Serie generale n. 185 dell'11 agosto 2026, Suppl. ordinario n. 30/L
Ripubblicazione con noteGU n. 205 del 4 settembre 2026, Suppl. ordinario n. 33. Valore ed efficacia restano invariati.
Entrata in vigore12 agosto 2026, il giorno dopo la pubblicazione (art. 37)
Testo consultatoNormattiva, versione vigente al 1° ottobre 2026

Le modifiche ai testi unici del 1990 — successioni (D.Lgs. 346/1990) e ipotecaria e catastale (D.Lgs. 347/1990) — valgono fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 la materia passa al nuovo Testo unico registro e altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025). Il correttivo modifica in parallelo anche quel testo (per il trust, l'art. 90), quindi le novità restano valide anche dopo il passaggio.

Trust: la tassazione "in entrata" ora comprende ipotecaria e catastale (art. 13)

Dal 12 agosto 2026, chi sceglie di pagare le imposte al conferimento nel trust versa in quel momento anche le imposte ipotecaria e catastale.

La regola di base (art. 4-bis TUS). Il trust è tassato quando i beni passano ai beneficiari. Il disponente, o il trustee nel trust testamentario, può però scegliere di pagare l'imposta a ogni conferimento o all'apertura della successione. In quel caso base imponibile, franchigie e aliquote si calcolano sul valore dei beni e sul rapporto disponente–beneficiario al momento del conferimento.

Cosa cambia. Prima la norma parlava solo di "imposta", senza dire se l'opzione includesse anche le imposte ipotecaria e catastale. Ora il comma 3 lo dice in modo esplicito:

  • con l'opzione si pagano subito l'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte ipotecaria e catastale;
  • le attribuzioni successive ai beneficiari della stessa categoria, per cui le imposte sono state pagate in anticipo, sono esenti da tutte e tre le imposte;
  • non si ha diritto al rimborso delle imposte pagate dal disponente o dal trustee.

Restano invariate due regole: se al conferimento non si sa ancora chi sarà il beneficiario, si applica l'aliquota più alta, senza franchigie; per il "dopo di noi" resta la disciplina della L. 112/2016.

Per lo studio. Negli atti di dotazione con opzione, le imposte ipotecaria e catastale vanno liquidate già nell'atto. Con il cliente conviene chiarire che il risparmio sulle attribuzioni future vale ora anche per queste due imposte.

Ancora aperto: il decreto non dice come trattare le opzioni esercitate prima del 12 agosto 2026. In attesa di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate conviene esaminare caso per caso i trust già dotati con opzione.

Successioni: da quando corrono gli interessi sulla maggiore imposta (art. 14)

Se l'Agenzia rettifica una dichiarazione di successione, gli interessi sulla maggiore imposta (4,50% per ogni semestre compiuto) partono dal giorno dopo la scadenza del versamento in autoliquidazione.

Perché serviva la correzione. Dal 2025 l'imposta di successione si autoliquida: l'erede calcola e paga entro 90 giorni dal termine per presentare la dichiarazione (art. 37, comma 1, TUS). L'art. 34 però faceva ancora partire gli interessi dalla "notificazione della liquidazione dell'imposta principale", un atto che con l'autoliquidazione di regola non esiste più. Il correttivo allinea la data di partenza al nuovo sistema.

Cosa significa in pratica. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'imposta andava pagata, non da un atto successivo dell'ufficio. Più un accertamento arriva tardi, più interessi si accumulano. Una dichiarazione completa e valori ben documentati diventano ancora più importanti per il cliente.

La stessa modifica è già inserita nel nuovo Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026, art. 309).

Formalità immobiliari: controllo anche su chi non è pubblico ufficiale (art. 20)

L'ufficio controlla l'autoliquidazione delle imposte anche per le formalità di pubblicità immobiliare presentate con modello unico informatico da soggetti diversi dai pubblici ufficiali.

Cosa prevede. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 3-ter del D.Lgs. 463/1997 riguarda le formalità richieste da soggetti diversi da quelli dell'art. 10, lettera b), del TUR, cioè dai notai e dagli altri pubblici ufficiali. Per queste formalità l'ufficio:

  • verifica che le imposte e tasse siano state autoliquidate e pagate correttamente;
  • se mancano tributi, notifica un avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento (art. 11 TU ipotecaria e catastale), entro i termini di decadenza dell'art. 17, comma 2, dello stesso TU;
  • dà 60 giorni per pagare la differenza, gli interessi di mora e la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
  • riduce la sanzione a un terzo se si paga entro i 60 giorni.

Perché interessa al notaio. Per gli atti notarili non cambia nulla: resta il regime già previsto dal comma 1 dell'art. 3-ter. La norma però rende uniformi i controlli su tutte le formalità telematiche. Il notaio può spiegare al cliente che una formalità presentata senza pubblico ufficiale non sfugge alle verifiche. La stessa disposizione è già inserita nel nuovo TU registro (D.Lgs. 123/2025, art. 13, comma 1-bis) per quando entrerà in vigore.

L'art. 15 corregge poi un rinvio interno dell'art. 13, comma 2-bis, del TU ipotecaria e catastale (da "comma 1-bis" a "comma 1"). È una correzione tecnica, senza effetti pratici immediati.

Cosa il decreto non prevede

Il correttivo non introduce la rateazione dell'imposta di successione né delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Alcune sintesi in circolazione hanno parlato di "rate per successioni e trasferimenti". Nel testo pubblicato, però, le norme sulla rateazione riguardano solo due materie:

  • l'adempimento collaborativo (art. 16): rate per le somme dovute dopo la comunicazione dei rischi fiscali;
  • il concordato preventivo biennale (artt. 28 e 29): rate per l'imposta sostitutiva di chi rinnova l'adesione.

Per successioni e atti valgono quindi le regole di pagamento già in vigore. Prima di dare indicazioni ai clienti sulla rateazione, conviene sempre partire dal testo ufficiale.

Checklist per lo studio

  • Aggiornare i modelli di atto di dotazione di trust con opzione: liquidare nell'atto anche le imposte ipotecaria e catastale.
  • Rivedere le note informative per i disponenti: le attribuzioni future ai beneficiari della stessa categoria sono esenti da tutte e tre le imposte.
  • Censire i trust dotati con opzione prima del 12 agosto 2026 e seguire gli eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
  • Per le successioni, ricordare ai clienti che gli interessi sulla maggiore imposta partono dalla scadenza dei 90 giorni.
  • Non indicare ai clienti una rateazione di successione o registro basata su questo decreto.

Fonti

Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono l'esame del caso concreto.

— La Redazione, 1 ottobre 2026