Un notaio che esercita in proprio ed è anche associato di un'associazione di notai ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se possa rinnovare il concordato preventivo biennale (CPB) per il 2026-2027 anche se l'associazione non aderisce. La risposta dell'Agenzia, la n. 191, pubblicata il 23 ottobre 2026, è sì, a una condizione: se il notaio e l'associazione applicano indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) diversi, il notaio può aderire da solo.
Il tempo stringe. Il termine per aderire al CPB 2026-2027 è lunedì 2 novembre: il 31 ottobre cade di sabato, come abbiamo spiegato nell'articolo del 6 ottobre. Lo stesso 23 ottobre l'Agenzia ha firmato anche il provvedimento sul ravvedimento delle annualità 2020-2023 per chi rinnova, di cui parliamo in fondo. Abbiamo letto il testo integrale di entrambi i documenti sul sito dell'Agenzia.
In breve
- La risposta. Risposta n. 191/2026 della Direzione centrale Normativa e Contenzioso: per il notaio che esercita in proprio e partecipa a un'associazione di notai non ricorre la causa di esclusione dell'art. 11, comma 1, lettera b-quinquies, del D.Lgs. 13/2024, se gli ISA sono diversi.
- La condizione. Notaio e associazione devono continuare a svolgere attività riconducibili a ISA differenti. L'Agenzia presuppone che gli ISA e i codici ATECO siano applicati correttamente e non lo verifica.
- Il caso. Notaio con ISA DK01U (ATECO 69.10.20); associazione per le esecuzioni immobiliari delegate con ISA DK30U (ATECO 69.10.30).
- Da quando. Il criterio dell'ISA diverso viene dal D.Lgs. 148/2026 e vale dal biennio 2026-2027.
- La scadenza. Adesione al CPB 2026-2027 entro lunedì 2 novembre 2026.
- Il ravvedimento. Per chi rinnova, provvedimento prot. n. 296141/2026: opzione con F24 tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, fino a dieci rate mensili.
Il caso esaminato
L'istante, secondo la descrizione riportata dall'Agenzia, esercita «a titolo individuale l'attività libero professionale di notaio» ed è anche associato di un'associazione professionale costituita da diversi notai, «attiva esclusivamente nella gestione delle esecuzioni-aste di vendita». Lo statuto, sempre per come l'istante lo riferisce, limita lo scopo dell'associazione alle attività che il giudice dell'esecuzione può delegare ai notai (art. 591-bis del codice di procedura civile e legge 3 agosto 1998, n. 302) e obbliga gli associati a svolgerle solo per conto e per mezzo dell'associazione.
Il notaio aveva aderito al CPB per il 2024-2025 e voleva rinnovare. Il dubbio nasceva da due cause di esclusione introdotte dal D.Lgs. 81/2025, che toccano chi esercita in proprio e partecipa anche a un'associazione. Secondo l'istante non erano applicabili: le norme servono a impedire che si sposti reddito da un soggetto che non aderisce a uno che aderisce, e lo statuto, sosteneva, rende impossibile quello spostamento.
Che cosa dicono le due cause di esclusione
L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 13/2024 elenca i casi in cui non si può accedere alla proposta di concordato. Due riguardano chi partecipa a un'associazione professionale (art. 5, comma 3, lettera c, del Tuir), a una società tra professionisti o a una società tra avvocati:
- Lettera b-quinquies. È escluso il professionista che, nel periodo d'imposta precedente al biennio, ha dichiarato in proprio redditi di lavoro autonomo e partecipava a un'associazione o a una società che esercita attività riconducibili «al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente». L'esclusione non opera se l'associazione o la società aderiscono al concordato per gli stessi periodi d'imposta.
- Lettera b-sexies. È la regola speculare, dal lato dell'associazione: non può aderire se negli stessi periodi non aderiscono tutti i soci o associati che dichiarano in proprio redditi di lavoro autonomo riconducibili allo stesso ISA dell'associazione.
Il riferimento al «medesimo» ISA è la novità del correttivo. Con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, scritta prima delle modifiche, l'Agenzia leggeva la lettera b-quinquies come un'esclusione per il professionista quando l'associazione non aderisce, salvo che per l'attività dell'associazione non fossero approvati gli ISA. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (art. 28), emanato mentre l'interpello era in lavorazione, ha cambiato il testo di entrambe le lettere, con effetto dal biennio 2026-2027: le cause di esclusione non operano se l'associazione o la società non esercitano attività riconducibili allo stesso ISA applicato dal socio.
Che cosa ha risposto l'Agenzia
L'Agenzia non ha raccolto l'argomento dello statuto: ha deciso su un dato oggettivo. Dalla propria banca dati risulta che il notaio, per il 2024, ha presentato il modello ISA DK01U («Attività degli studi notarili»), con codice ATECO 69.10.20, mentre l'associazione ha presentato il DK30U («Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili»), con codice ATECO 69.10.30. Due ISA diversi, dunque.
La conclusione è che la causa di esclusione della lettera b-quinquies non si applica al notaio «qualora l'Istante e l'Associazione continuino a svolgere attività professionali riconducibili a ISA differenti». Ne discende che l'istante «può accedere alla proposta di CPB per il periodo 2026-2027 a prescindere dall'eventuale adesione dell'Associazione».
Il principio, nel testo della risposta, è formulato in termini generali: i professionisti che dichiarano in proprio redditi di lavoro autonomo e sono associati possono accedere al CPB anche se l'ente non aderisce, a condizione che esercitino attività riconducibili a ISA differenti. E alla stessa condizione l'associazione può aderire anche se non aderiscono tutti gli associati.
I limiti della risposta
- Solo il quesito. L'Agenzia precisa che il parere non implica alcuna valutazione sugli altri requisiti per accedere al CPB, sulle altre cause di esclusione, decadenza e cessazione, né sulla corretta applicazione dei codici ATECO e degli ISA. Il potere di controllo resta impregiudicato.
- Un presupposto. La conclusione vale «nel presupposto della corretta applicazione degli ISA e dei codici ATECO da parte sia dell'Istante che dell'Associazione». Sono valutazioni, scrive l'Agenzia, «non esperibili in questa sede». Se il codice scelto da uno dei due non fosse quello giusto, il ragionamento non reggerebbe.
- I fatti dichiarati. Il parere è reso sulla base degli elementi presentati, «assunti acriticamente», nel presupposto che siano veri e che il contenuto dello statuto sia davvero attuato.
- Per chi vale. Come ogni risposta a interpello, ha effetto formale per chi l'ha presentata. Per gli altri notai è un'indicazione autorevole sull'orientamento dell'Agenzia, non una garanzia sul proprio caso.
- Quale anno. La lettera b-quinquies guarda al periodo d'imposta precedente al biennio, cioè al 2025. Nel caso esaminato l'Agenzia cita i modelli ISA presentati per il 2024; sul 2025 la risposta non dice nulla.
E se gli ISA sono gli stessi?
La risposta non li riguarda. Se il notaio e l'associazione esercitano attività riconducibili allo stesso ISA (per esempio perché l'associazione svolge anche attività notarile ordinaria), restano le due cause di esclusione: il notaio può aderire se l'associazione aderisce per gli stessi periodi (lettera b-quinquies) e, in senso speculare, l'associazione può aderire solo se aderiscono tutti gli associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo riconducibili a quell'ISA (lettera b-sexies).
Il ravvedimento 2020-2023, per chi rinnova
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 296141, attua l'art. 29 del D.Lgs. 148/2026 e fissa modalità e termini per comunicare l'opzione per l'imposta sostitutiva sulle annualità dal 2020 al 2023. Il beneficio è riservato a chi ha aderito al CPB per il 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027: per questo si lega alla risposta 191, perché dal rinnovo dipende l'accesso. L'adesione si fa entro il 2 novembre; l'opzione per il ravvedimento si esercita dopo, da gennaio.
- Chi. I soggetti che rinnovano entro i termini di legge e che, nelle annualità interessate, hanno applicato gli ISA (il provvedimento prevede anche alcune ipotesi di esclusione dagli ISA, legate al Covid o a particolari situazioni, che qui non ci riguardano).
- Chi no. Chi aderisce per la prima volta al CPB 2026-2027: un eventuale versamento non produce effetti.
- Come. Per ogni annualità, con il modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, indicando l'anno di riferimento, il numero complessivo delle rate e il codice tributo, che sarà istituito con una successiva risoluzione.
- Quando. Tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027.
- Rate. Fino a dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027. L'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona solo con il pagamento di tutte le rate; il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima, effettuato entro il termine della rata successiva, non fa decadere dalla rateazione.
- Quando non vale. Se il versamento della prima o unica rata è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento (art. 6-bis della legge 212/2000) o di atti di recupero di crediti inesistenti.
- Redditi misti. Chi nell'annualità ha avuto sia reddito d'impresa sia di lavoro autonomo può usare il ravvedimento solo optando per entrambe le categorie.
- Associazioni. Per le società e associazioni dell'art. 5 del Tuir l'opzione si esercita presentando tutti gli F24 della prima o unica rata: quello dell'imposta sostitutiva dell'Irap, a carico dell'associazione, e quelli delle imposte sostitutive sui redditi e addizionali, a carico dei soci o associati o, al loro posto, dell'associazione (art. 29, comma 11).
- I dati. L'Agenzia mette nel cassetto fiscale, anche degli intermediari delegati, gli elementi per calcolare le imposte, ricavati dalle dichiarazioni presentate al 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto.
Che cosa conviene verificare in studio
Qui non c'è una regola da applicare, e le considerazioni che seguono sono nostre.
- Mettere in fila gli ISA. Quale ISA e quale codice ATECO applicano il notaio e l'associazione, nei modelli del 2025 e del 2024? È un controllo da fare con chi tiene la contabilità prima di lunedì.
- Guardare l'attività vera dell'associazione. La risposta dà per buono il codice scelto. Se l'associazione fa più di quanto dice lo statuto, il codice potrebbe non essere quello giusto.
- Decidere se rinnovare. La risposta toglie un ostacolo, non dice che il concordato convenga: per i conti rimandiamo all'articolo del 6 ottobre.
- Se si rinnova, aprire il cassetto fiscale. I dati per valutare il ravvedimento delle annualità 2020-2023 sono lì, e l'opzione si esercita da gennaio.
- Se il caso è dubbio, chiedere. La risposta tutela chi l'ha presentata: per la propria situazione conviene un parere specifico.
Domande frequenti
Il notaio associato può rinnovare il CPB anche se l'associazione non aderisce?
Sì, secondo la risposta 191/2026, se il notaio e l'associazione esercitano attività riconducibili a ISA diversi e li applicano correttamente. Con lo stesso ISA restano le cause di esclusione.
La risposta vale per tutti i professionisti associati?
Il principio è scritto in termini generali, ma la risposta riguarda il caso di un notaio e ha effetto formale per chi l'ha presentata. Per gli altri è un orientamento dell'Agenzia.
Il 2 novembre vale anche per il ravvedimento?
No. Il 2 novembre è il termine per aderire al CPB 2026-2027. L'opzione per il ravvedimento 2020-2023 si esercita con l'F24 tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027.
Chi aderisce per la prima volta può fare il ravvedimento?
No. Spetta solo a chi ha aderito al CPB per il 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027; per gli altri il versamento non produce effetti.
Si può regolarizzare solo qualche anno?
Il provvedimento prevede che l'opzione si eserciti per ogni annualità, con un F24 per ciascuna.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, Risposta n. 191/2026: CPB, lavoro autonomo e partecipazione a un'associazione tra professionisti con ISA differenti
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot. n. 296141/2026: modalità e termini di comunicazione delle opzioni per il ravvedimento 2020-2023
- Agenzia delle Entrate, comunicato: ravvedimento speciale con opzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027
- Fisco Oggi, Concordato biennale, via libera con Isa diverso tra ente e associato
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026: per il biennio 2026-2027 adesione entro il 2 novembre
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Concordato preventivo biennale 2026-2027: come aderire entro il 2 novembre 2026
Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono l'esame del caso concreto.
— La Redazione, 28 ottobre 2026
