In sintesi
Dal 1° ottobre 2026 le assemblee delle società tornano alle regole del codice civile e dello statuto. Il regime straordinario dell'art. 106 del D.L. 18/2020, prorogato più volte dal 2020, si applicava solo alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026. In pratica:
- nelle S.p.A. i soci possono partecipare a distanza solo se lo statuto lo prevede (art. 2370, comma 4, c.c.);
- nelle S.r.l., secondo il Consiglio notarile di Milano, la partecipazione a distanza è ammessa anche senza clausola, purché lo statuto non la vieti espressamente;
- l'avviso di convocazione non può più derogare allo statuto, come consentiva l'art. 106.
Molte S.p.A. dovranno quindi verificare lo statuto e, se serve, modificarlo.
Che cosa prevedeva l'art. 106, in parole semplici
All'inizio dell'emergenza Covid il decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha introdotto, all'art. 106, regole eccezionali per consentire alle società di riunirsi senza incontrarsi di persona. Il punto decisivo era che queste facoltà potevano essere previste con il solo avviso di convocazione, anche in deroga a quanto diceva lo statuto: gli amministratori non dovevano prima modificare lo statuto.
In particolare (commi 2 e 3), S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., cooperative e mutue assicuratrici potevano:
- far votare i soci in via elettronica o per corrispondenza;
- tenere l'assemblea anche solo con mezzi di telecomunicazione, senza che presidente, segretario o notaio dovessero trovarsi nello stesso luogo;
- per le sole S.r.l., far decidere i soci per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
L'art. 106 conteneva anche una disciplina specifica per le società con azioni quotate (la designazione del rappresentante di cui all'art. 135-undecies del TUF, comma 4), che non è oggetto di questo articolo.
In parole semplici: "mezzi di telecomunicazione" significa, in pratica, collegarsi da remoto, ad esempio in videoconferenza. Lo "statuto" è il regolamento interno della società: le sue regole prevalgono sul modo in cui l'assemblea viene organizzata. L'art. 106 permetteva di scavalcarlo con l'avviso di convocazione; da ottobre non più.
Fino a quando valeva: le proroghe
Il termine è fissato dal comma 7 dell'art. 106, che nel testo letterale dispone: "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021". Quella data è stata spostata più volte da norme successive, riportate nelle note di Normattiva. L'ultima proroga è l'art. 4, comma 11, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (decreto "Milleproroghe"), che ha fissato il termine al 30 settembre 2026. Nel testo vigente al 30 settembre 2026 su Normattiva non risultano ulteriori proroghe.
| Norma | Nuovo termine |
|---|---|
| D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (art. 4, comma 11) | 30 settembre 2026 |
| D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (art. 3, comma 14-sexies) | 31 dicembre 2025 |
| L. 21/2024 (art. 11, comma 2) | 31 dicembre 2024 |
| D.L. 215/2023 (convertito dalla L. 18/2024) | 30 aprile 2024 |
| D.L. 198/2022 | 31 luglio 2023 |
| D.L. 228/2021 | 31 luglio 2022 |
| D.L. 105/2021 | 31 dicembre 2021 |
| Data scritta nel testo del comma 7 | 31 luglio 2021 |
Fonte: note al comma 7 dell'art. 106 su Normattiva, testo vigente al 30 settembre 2026. Per le proroghe più recenti sono indicati anche articolo e comma.
Conta la data in cui l'assemblea si tiene, non quella in cui viene convocata. Il comma 7 parla di assemblee "tenute" entro il termine. Un'assemblea convocata a settembre ma che si svolge il 1° ottobre 2026 o dopo non può più avvalersi delle deroghe dell'art. 106.
S.p.A., S.r.l. e assemblea totalitaria a confronto
Il punto decisivo è il tipo di società: nella S.p.A. serve la clausola statutaria, nella S.r.l. basta che lo statuto non vieti espressamente la partecipazione a distanza.
| Caso | Partecipazione a distanza dei soci |
|---|---|
| S.p.A. | Solo se lo statuto lo prevede (art. 2370, comma 4, c.c.) |
| S.r.l. | Ammessa anche senza clausola, purché lo statuto non la vieti espressamente (massima n. 216, lett. a) |
| Assemblea totalitaria (S.p.A. e S.r.l.) | Ammessa anche solo a distanza, anche senza clausola statutaria (massima n. 216, lett. b) |
S.p.A.: la clausola statutaria è indispensabile
L'art. 2370, comma 4, del codice civile dispone: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea."
In parole semplici: la "clausola statutaria" è una previsione scritta nello statuto che dice espressamente che i soci possono partecipare all'assemblea a distanza (e/o votare per corrispondenza o in via elettronica). Se nello statuto di una S.p.A. non c'è, dal 1° ottobre 2026 i soci non possono più contare sulla deroga dell'art. 106.
Nella S.p.A. la clausola riguarda l'intervento dei soci, cioè discussione e voto. Secondo la massima n. 216 non impedisce ad amministratori e sindaci di collegarsi a distanza.
S.r.l.: basta che lo statuto non vieti
Per la S.r.l. il codice civile non contiene una disposizione come quella dell'art. 2370, comma 4, dettata per le S.p.A. Secondo il Consiglio notarile di Milano (massima n. 216, lett. a), la partecipazione a distanza è ammissibile anche senza una clausola, purché non sia espressamente vietata dallo statuto. Per la partecipazione a distanza all'assemblea di una S.r.l. il cui statuto tace, quindi, la fine dell'art. 106 non cambia nulla; è invece un eventuale divieto espresso nello statuto a richiedere attenzione.
Assemblea totalitaria
In parole semplici: l'assemblea è "totalitaria" quando è rappresentato l'intero capitale sociale (cioè tutti i soci, di persona o per mezzo di un rappresentante) e partecipa la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. In questo caso l'assemblea è regolarmente costituita anche senza una formale convocazione (artt. 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, c.c.).
Per la massima n. 216 (lett. b) l'assemblea totalitaria può svolgersi esclusivamente a distanza, anche in mancanza di qualsiasi clausola statutaria.
Quanto pesa la massima n. 216
La massima n. 216 del Consiglio notarile di Milano è del 25 novembre 2025. Era stata scritta per la fine del regime emergenziale, allora prevista al 1° gennaio 2026, e dopo la proroga si applica dal 1° ottobre 2026. È un orientamento autorevole ma non vincolante: non è una norma di legge, e per le assemblee verbalizzate da un notaio conviene tenere conto anche dell'orientamento del proprio Consiglio notarile.
La S.r.l. e la consultazione scritta
Il comma 3 dell'art. 106 consentiva alle S.r.l. di far decidere i soci con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche in deroga all'art. 2479 del codice civile e allo statuto.
In parole semplici: con la consultazione scritta i soci non si riuniscono: ricevono una proposta di decisione e rispondono per iscritto. Il "consenso espresso per iscritto" è la variante in cui i soci sottoscrivono il consenso alla decisione.
Finita la deroga, torna la regola del codice civile: la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto sono possibili se l'atto costitutivo li prevede (art. 2479, comma 3, c.c.). Le S.r.l. che vi facevano ricorso senza una clausola devono quindi verificare l'atto costitutivo.
Assemblee solo virtuali e ruolo di chi verbalizza
Anche dopo il 30 settembre un'assemblea può svolgersi interamente a distanza, a condizioni diverse a seconda di come è convocata. Secondo le massime del Consiglio notarile di Milano:
- Avviso con un luogo fisico: nel luogo di convocazione è necessario e sufficiente che si trovi chi verbalizza (segretario o notaio). Gli altri partecipanti, presidente compreso, possono collegarsi a distanza, alle condizioni viste sopra (massima n. 216, lett. c; massima n. 187, che aggiunge, se vi sono persone presenti fisicamente, quelle incaricate di accertarne la presenza).
- Avviso senza luogo fisico: è legittima la clausola statutaria che prevede la convocazione solo con mezzi di telecomunicazione, omettendo il luogo fisico, a condizione che lo statuto consenta in generale la partecipazione con mezzi di telecomunicazione (massima n. 200, 23 novembre 2021, per S.p.A. e S.r.l.). Inoltre, purché non sia espressamente vietato dallo statuto, l'avviso può indicare esclusivamente un luogo virtuale anche in mancanza di tale clausola (massima n. 216, lett. d).
- Clausole sulla compresenza di presidente e segretario: servono a redigere il verbale nello stesso momento, non a vietare il collegamento a distanza (massima n. 187).
- Il verbale: secondo la massima n. 187 può essere redatto in un momento successivo alla riunione (art. 2375 c.c.) e, se è un verbale notarile, può essere sottoscritto dal solo notaio.
Per le delibere che richiedono il verbale notarile, come le modifiche dello statuto, queste regole incidono direttamente su come lo studio organizza la seduta.
Cosa fare ora
La prima cosa da fare è leggere lo statuto prima di convocare la prossima assemblea.
Per le società clienti
- S.p.A.: verificare se lo statuto consente l'intervento con mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.). Se non lo consente, valutare una modifica statutaria in un'assemblea straordinaria tenuta in presenza (o totalitaria, che può svolgersi anche solo a distanza).
- S.r.l.: controllare che lo statuto non vieti espressamente la partecipazione a distanza.
- Se si vogliono assemblee solo virtuali, valutare una clausola che preveda la convocazione senza luogo fisico (massima n. 200).
- Rivedere i modelli di avviso: dal 1° ottobre non possono più derogare allo statuto.
- S.r.l. che usavano la consultazione scritta senza clausola: verificare che l'atto costitutivo la preveda (art. 2479, comma 3, c.c.), perché la deroga dell'art. 106, comma 3, è cessata.
Per lo studio notarile
- Preparare una clausola statutaria standard sulle assemblee a distanza, per S.p.A. e S.r.l.
- Per le assemblee con verbale notarile, definire dove si trova il notaio e con quale piattaforma si identificano i partecipanti.
- Informare i clienti societari della fine del regime emergenziale.
Fonti ufficiali
- Art. 106 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, testo vigente al 30 settembre 2026, con le note di proroga (Normattiva)
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 216 del 25 novembre 2025: modalità di svolgimento delle assemblee dopo il regime emergenziale
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 200 del 23 novembre 2021: clausole per assemblee solo con mezzi di telecomunicazione
- Consiglio notarile di Milano, massima n. 187 dell'11 marzo 2020: intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione
- Codice civile, artt. 2370, comma 4; 2479, comma 3; 2479-bis (testo su Brocardi)
Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono l'esame dello statuto e del caso concreto.
— La Redazione, 2 ottobre 2026
