Mille euro per ogni dipendente, duemila per chi ha figli a carico. Dati in busta paga sarebbero reddito di lavoro dipendente e quindi tassati. Dati come beni, servizi o rimborsi di bollette, affitto e interessi sul mutuo dell'abitazione principale entro il tetto di legge, non concorrono a formare il reddito. È la possibilità che la legge di bilancio 2025 ha aperto per il 2025, il 2026 e il 2027, in deroga alla regola ordinaria, che si ferma a 258,23 euro nel periodo d'imposta.
C'è però un dettaglio che separa un bel gesto da una brutta sorpresa per il dipendente: il tetto non è una franchigia. Se viene superato, anche di un solo euro, a diventare reddito non è soltanto la parte eccedente. Come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, concorre al reddito l'intero importo. Il 2026 sta per chiudersi: c'è ancora tempo, ma conviene fare i conti adesso.
In breve
- La regola. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito del dipendente, entro 1.000 euro complessivi, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale), per la locazione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione principale (legge 207/2024, art. 1, comma 390).
- I figli. Il limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli che si trovano nelle condizioni dell'art. 12, comma 2, del Tuir, se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli (comma 391).
- Il rischio. Superato il limite, l'intero importo, e non solo la quota eccedente, concorre al reddito di lavoro dipendente (circolare 4/E del 16 maggio 2025).
- I tempi. Per l'art. 51, comma 1, del Tuir si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Che cosa dice la legge
Il comma 390 dell'art. 1 della legge 207/2024 deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Tuir, cioè al limite ordinario di 258,23 euro. Dentro il nuovo tetto, che è «complessivo», stanno insieme:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- le somme erogate o rimborsate per le spese di locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
Il tetto è di 1.000 euro. È «elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli», compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del Tuir.
Il tetto non è una franchigia
È il punto su cui l'Agenzia delle Entrate insiste, nella circolare 4/E del 16 maggio 2025: il superamento del limite di 1.000 o di 2.000 euro, a seconda dei casi, comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile, e non soltanto della quota parte eccedente. Vale sia per le somme erogate o rimborsate sia per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati.
Un esempio nostro, con numeri inventati. A una dipendente senza figli lo studio ha rimborsato nell'anno 400 euro di bollette. A dicembre vorrebbe farle un regalo da 650 euro. Il totale è 1.050 euro, cioè 50 sopra il tetto: secondo la circolare, concorre al reddito non la sola parte eccedente di 50 euro, ma l'intero importo di 1.050 euro.
Nel conto entrano anche i beni e i servizi forniti al coniuge del dipendente o ai suoi familiari indicati nell'art. 12 del Tuir, e quelli per i quali al lavoratore è attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Lo precisa la circolare, richiamando l'art. 51, comma 3.
L'art. 51, comma 3-bis, prevede inoltre che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, ai fini dei commi 2 e 3, possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
Quando spettano i 2.000 euro
Il comma 391 condiziona il limite più alto a una dichiarazione del lavoratore: deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. La legge non detta una forma. L'Agenzia ritiene che la dichiarazione possa avvenire secondo modalità concordate tra datore di lavoro e dipendente, e che vada conservata per un eventuale controllo.
Sempre secondo la circolare 4/E:
- Figli a carico. Per essere fiscalmente a carico, il figlio deve avere un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro; il limite sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.
- A ciascun genitore. L'agevolazione spetta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico di entrambi.
- Assegno unico. Il tetto di 2.000 euro spetta anche se il dipendente, per quei figli, non può avere la detrazione perché percepisce l'assegno unico e universale.
Che cosa serve per erogare
- Informativa alle rappresentanze sindacali. Il comma 390 stabilisce che i datori di lavoro provvedono all'attuazione «previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti».
- Dichiarazione dei figli. Quella del comma 391, da conservare, per chi ha figli a carico.
Fino a quando: il 12 gennaio
L'art. 51, comma 1, del Tuir stabilisce che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. È il cosiddetto principio di cassa allargato, richiamato anche dalla circolare 4/E.
Il 2026 è il secondo dei tre periodi d'imposta previsti: i commi 390 e 391 valgono per il 2025, il 2026 e il 2027.
Due novità di quest'anno
- Buoni pasto elettronici. La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, comma 14) sostituisce «euro 8» con «euro 10» nell'art. 51, comma 2, lettera c), del Tuir: è la soglia giornaliera delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in forma elettronica. È una disposizione a sé, con una soglia giornaliera propria: il comma 390 non la elenca tra le voci che rientrano nel tetto di 1.000 o 2.000 euro.
- Familiari e convivenza. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato il comma 4-ter dell'art. 12 del Tuir, che si applica quando le disposizioni fiscali, come l'art. 51, richiamano i familiari indicati in quell'articolo. Ha tolto dal primo periodo la convivenza con il contribuente (o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) e l'ha mantenuta, quando si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, soltanto per le altre persone elencate nell'art. 433 del codice civile. Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025.
Che cosa conviene fare quando se ne parla in studio
Qui non c'è una regola da applicare, e le considerazioni che seguono sono nostre.
- Fare il conto di quanto è già stato dato. Regali, buoni e rimborsi del 2026 contano tutti nello stesso tetto, dipendente per dipendente, compresi i beni e i servizi per i familiari.
- Lasciare un margine. Superare il tetto, anche di poco, fa perdere il vantaggio sull'intero importo: conviene non arrivare al limite al centesimo.
- Chiedere ai dipendenti con figli la dichiarazione. Senza la dichiarazione con il codice fiscale dei figli, il limite più alto non si applica.
- Distinguere i temi. I commi 390 e 391 parlano del reddito del lavoratore. Per i contributi e per il trattamento del costo in capo allo studio conviene sentire il consulente del lavoro e il commercialista.
- Ricordare l'orizzonte. La misura è prevista per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), art. 1, commi 390 e 391
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025: novità in materia di Irpef e tassazione dei redditi di lavoro dipendente
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), art. 51
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, comma 14
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, art. 1
Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono l'esame del caso concreto.
— La Redazione, 5 novembre 2026
